La Legge 104/92 riconosce specifici diritti ai lavoratori con disabilità o a coloro che assistono familiari in situazione di gravità. Tra questi, anche la priorità nella scelta della sede di servizio nel caso di supplenze scolastiche da GAE o GPS. Una tutela importante che, tuttavia, è regolata da condizioni ben precise, spesso oggetto di dubbi da parte degli aspiranti docenti.
Precedenza nella scelta della sede per le supplenze in applicazione della Legge 104/92
La priorità nella scelta della sede si applica esclusivamente agli aspiranti utilmente collocati in graduatoria e si concretizza solo se sono disponibili posti della medesima durata giuridica (30 giugno o 31 agosto) e consistenza economica. L’ordine di precedenza previsto dalla Legge 104/92 è il seguente:
- Art. 33, comma 6: persone disabili in situazione di gravità, con diritto alla sede più vicina al domicilio;
- Art. 21: persone con invalidità civile superiore ai due terzi o appartenenti a determinate categorie;
- Art. 33, commi 5 e 7: chi assiste un familiare con disabilità grave (figli, coniuge, genitori, fratelli/sorelle in mancanza o inabilità dei genitori).
È importante chiarire che non si può “scavalcare” il diritto di assunzione: la precedenza vale solo per la scelta della sede tra i posti disponibili per chi ha già titolo alla nomina.
Requisiti, documenti e procedura per fruire del beneficio
Chi intende beneficiare della precedenza doveva compilare l’apposita sezione nella domanda online per le supplenze annuali, allegando la documentazione prevista. Tra i documenti richiesti, a seconda dei casi, troviamo:
- Certificazione ASL che attesti la disabilità (anche grave);
- Sentenza o certificato relativo all’invalidità civile;
- Dichiarazioni personali ai sensi del DPR 445/2000;
- Documentazione sulla tutela legale (se presente);
- Prova dell’effettiva assistenza continuativa (per chi assiste un disabile).
Per chi assiste familiari non conviventi, è necessario dimostrare sia l’impossibilità dei genitori ad assistere (se si tratta di fratelli/sorelle), sia l’effettivo svolgimento dell’attività di assistenza. Il diritto alla precedenza si applica alle sole scuole ubicate nel comune di residenza della persona assistita, o in comuni viciniori in caso di indisponibilità di sedi nel primo.