Il personale individuato soprannumerario che non è stato soddisfatto nella domanda (condizionata o no) o che non ha presentato domanda di trasferimento è trasferito d’ufficio, considerando il punteggio spettante come perdente posto attribuito nella graduatoria d’istituto con le seguenti modalità: nel comune di titolarità; in subordine, in una scuola del comune più vicino sulla base della tabella di viciniorietà; in mancanza di posti nella provincia, si viene assegnati in soprannumero sulla provincia. Il trasferimento d’ufficio, nel comune di titolarità, nell’ordine delle operazioni segue la mobilità a domanda e da un comune all’altro della provincia, nell’ordine delle operazioni, precede i movimenti di II fase. L’assegnazione della scuola di titolarità avviene seguendo la tabella di viciniorietà secondo l’ordine del Bollettino ufficiale. Riportiamo di seguito una scheda elaborata dal sindacato CISL Scuola a riguardo.
Trasferimento d’ufficio nella scuola primaria
Per la scuola primaria il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando:
- anche i posti di lingua inglese, se richiesti;
- in subordine, i posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali.
Per i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria il trasferimento d’ufficio viene disposto considerando:
- la medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il titolo di specializzazione;
- in subordine, i posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale l’interessato possegga il relativo titolo;
- nei comuni più vicini a quello di precedente titolarità sulla base della tabella di viciniorietà e prima su posto di sostegno e poi su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato.
Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V del CCNI) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare. Per i docenti di sostegno, l‘assegnazione di carattere provvisorio su posto comune è limitata ad un anno scolastico ed è utile ai fini del compimento del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante continuerà ad essere considerato quale perdente posto nella scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.
Scuola secondaria
Per la scuola secondaria il trasferimento d’ufficio dei titolari di posto comune viene disposto considerando:
- anche i posti di istruzione per l’età adulta;
- tutti i posti e le cattedre (comprese le cattedre costituite totalmente o parzialmente in classi a tempo prolungato nella secondaria di primo grado);
- sia le cattedre interne che quelle esterne.
Per i docenti di sostegno della scuola secondaria di I grado il trasferimento d’ufficio viene disposto considerando le tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine: 1. sostegno per minorati psicofisici; 2. sostegno per minorati dell’udito; 3. sostegno per minorati della vista.