Vittoria storica per i docenti precari della scuola. Due recenti sentenze del tribunale di Genova hanno riconosciuto un risarcimento complessivo di 65 mila euro a otto insegnanti, supplenti ed ex supplenti, per le ferie mai fruite e assegnate d’ufficio dai dirigenti scolastici. In un caso, una docente ha ricevuto oltre 18 mila euro. Le pronunce si inseriscono in un quadro giurisprudenziale sempre più solido che, sulla scia della Cassazione e della Corte di Giustizia europea, riconosce ai lavoratori a tempo determinato il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, se non richieste né formalmente invitate a essere fruite.
Ferie non godute, due recenti sentenze riconoscono un risarcimento di 65mila euro a 8 insegnanti
Il principio della Corte di Cassazione: nessuna ferie “imposte” senza richiesta
Secondo quanto affermato dalla Cassazione e ribadito di recente anche dai tribunali di Modena e Parma, le ferie non possono essere considerate automaticamente consumate nei periodi di sospensione delle lezioni, a meno che:
- il docente le abbia espressamente richieste, oppure
- il dirigente scolastico abbia formalmente invitato il docente a fruirne, avvertendolo della perdita del diritto in caso contrario.
In mancanza di questi elementi, al termine del contratto a tempo determinato, il docente ha diritto a un’indennità sostitutiva. Un diritto che, come evidenziato dalla sentenza del giudice di Modena, va riconosciuto anche in assenza di esplicite disposizioni da parte della dirigenza scolastica.
Le radici giuridiche: dalle direttive europee alla Corte costituzionale
A rafforzare questa linea interpretativa c’è un solido impianto normativo e giurisprudenziale. Le sentenze si rifanno:
- all’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE dell’Unione Europea, che tutela il diritto alle ferie retribuite;
- all’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE;
- alla sentenza n. 95 del 2016 della Corte costituzionale italiana, che ha ribadito l’obbligo di rispettare i principi europei anche in ambito nazionale,
- e alla sentenza n. 3021/2020 della Cassazione, che qualifica il diritto all’indennità per ferie come elemento retributivo soggetto a prescrizione decennale.
Una delle sentenze chiave, la n. 16715/2024 della Cassazione, ha ulteriormente rafforzato il principio secondo cui la normativa interna va letta in coerenza con il diritto europeo, escludendo la possibilità di perdita automatica delle ferie non godute.
Anief: ‘Un diritto irrinunciabile, pronti a sostenere i ricorsi’
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, sottolinea che queste sentenze confermano un principio fondamentale: ‘Il diritto alle ferie è irrinunciabile, anche per i precari. Le vittorie di Genova sono un segnale importante: nessun docente può essere considerato automaticamente in ferie solo perché le lezioni sono sospese’. L’associazione invita i supplenti o ex supplenti a cui è stato negato il diritto alla monetizzazione a valutare il ricorso. ‘Abbiamo una giurisprudenza ormai consolidata, che tutela i lavoratori della scuola e riconosce la legittimità delle loro richieste’, aggiunge Pacifico.
Prospettive future: la giustizia come leva per riequilibrare il sistema
La distanza tra diritto e prassi amministrativa si è mostrata ancora una volta ampia. Ma i tribunali stanno colmando questo vuoto, stabilendo che anche i docenti precari hanno diritto al giusto trattamento economico. Un orientamento che potrebbe rappresentare una svolta per migliaia di insegnanti, spesso dimenticati nei meandri della burocrazia scolastica. In attesa di una riforma che affronti in modo strutturale la precarietà nel mondo dell’istruzione, queste sentenze offrono una speranza concreta: quella di un sistema più equo, dove diritti e doveri valgano per tutti, senza distinzioni di contratto.