Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ministero dell'Istruzione e del Merito

Pagamento delle ferie non godute al personale scolastico, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota avente come oggetto: ‘Monetizzazione delle ferie non godute del personale docente con contratto a tempo determinato’. A seguito delle numerose segnalazioni riguardanti l’aumento del contenzioso legato alla monetizzazione delle ferie non godute da parte del personale scolastico, e alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione del 2022 e del 2024, il MIM ha ritenuto opportuno fornire un quadro chiaro della normativa vigente e delle decisioni giurisprudenziali in materia.

Nota MIM su pagamento delle ferie non godute al personale scolastico

Contenzioso sulla monetizzazione delle ferie: il quadro normativo

L’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilisce l’obbligo per il personale della pubblica amministrazione di usufruire delle ferie maturate. La norma è finalizzata a contenere la spesa pubblica e vieta la monetizzazione delle ferie non godute durante il rapporto di lavoro. Inoltre, prevede sanzioni amministrative e disciplinari per i dirigenti che non rispettano tale disposizione.

Le eccezioni per il personale scolastico e il calcolo delle ferie

Una deroga a questa normativa è stata introdotta dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il personale scolastico con contratto a tempo determinato. In base a questa disciplina, il divieto di monetizzazione delle ferie non si applica ai supplenti brevi o con contratto fino al termine delle lezioni, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli effettivamente fruibili.

Per determinare le ferie spettanti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021 stabilisce che queste siano proporzionali al servizio prestato. In linea generale, i docenti devono usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16715/2024, ha chiarito che i docenti a tempo determinato non possono essere considerati automaticamente in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni senza una loro esplicita richiesta o un provvedimento del dirigente scolastico.

Il diritto alla monetizzazione e gli obblighi del datore di lavoro

La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha ribadito il principio secondo cui il lavoratore non può perdere il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute se il datore di lavoro non ha dimostrato di averlo messo nelle condizioni di usufruirne. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che la perdita automatica delle ferie maturate, senza un’adeguata informazione preventiva al lavoratore, è contraria alla direttiva 2003/88/CE.

In tal senso, la Corte di Cassazione ha confermato che il docente a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie se non gli è stata data una chiara opportunità di usufruirne. Di conseguenza, si invitano gli Uffici scolastici regionali a fornire ai Dirigenti scolastici indicazioni precise affinché invitino formalmente e per iscritto i docenti a tempo determinato a usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni. Questo permetterà di evitare future controversie e aggravi di spesa per l’amministrazione.