Ferie
Ferie

Ferie docenti precari, per il personale docente con contratto a tempo determinato, il diritto alle ferie è regolato dall’art. 19, comma 2 del CCNL 2006-2009 che indica 30 giorni annui per chi ha meno di tre anni di servizio e 32 giorni annui per chi ha più di tre anni di servizio.

Ferie personale docente con contratto a tempo determinato: la guida

Tuttavia, occorre precisare che il numero di giorni di ferie non è fisso, ma va proporzionato al periodo di servizio effettivamente prestato. La formula da applicare è la seguente:

360 : 30/32 = giorni di servizio effettivo : X (ferie maturate)

Quando possono essere fruite le ferie?

La Legge n. 228/2012, all’art. 1 comma 54, stabilisce che i docenti fruiscono delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, esclusi quelli destinati a:

  • scrutini;
  • esami di Stato;
  • attività valutative.

Ciò significa che le ferie possono essere richieste durante le festività natalizie, pasquali e nel periodo successivo alla fine delle lezioni, generalmente a partire dall’8/10 giugno. Attenzione: l’assenza di lezioni non equivale automaticamente a ferie. Il docente deve presentare un’apposita richiesta, oppure deve ricevere una comunicazione formale dal dirigente scolastico che lo inviti a utilizzare i giorni di ferie maturati.

Il punto della giurisprudenza

Una sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, Ordinanza n. 14268/2022), in linea con la Corte di Giustizia Europea, ha chiarito che:

  • il docente non decade dal diritto alle ferie non godute se non è stato invitato dal dirigente scolastico a usufruirne, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario;
  • in mancanza di tale invito e se il docente non ha comunque presentato richiesta, il diritto all’indennità sostitutiva resta valido.

È quindi illegittimo collocare d’ufficio il docente in ferie senza un invito formale e chiaro.

Chi ha diritto all’indennità per ferie non godute?

Hanno diritto al pagamento delle ferie non fruite:

  • i docenti con supplenza fino al 30 giugno;
  • i docenti che, pur maturando ferie, non ne abbiano goduto interamente, anche avendo presentato richiesta parziale.

In genere, un docente a tempo determinato matura oltre 25 giorni di ferie annui. Se ne ha usufruito solo in parte, le giornate residue devono essere retribuite, come confermato da numerose sentenze dei Tribunali del Lavoro in casi analoghi negli ultimi anni. In sintesi, per evitare la perdita del diritto alle ferie o al relativo pagamento, è fondamentale che:

  • il docente presenti richiesta di ferie nei periodi consentiti, oppure
  • la scuola inviti formalmente il docente a fruirne, indicando anche le conseguenze in caso di mancata adesione.

Nel dubbio, è sempre consigliabile documentare ogni richiesta o comunicazione, per tutelare i propri diritti in sede amministrativa o giudiziaria.