Il Tribunale di Bari, con una sentenza emessa nei giorni scorsi, ha accolto un ricorso presentato da una docente precaria depennata dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la classe di concorso A027 (Matematica e Fisica). Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’occasione, l’ha ritenuta ingiustamente priva del titolo di accesso, ovvero la laurea in ingegneria edile conseguita nel 2004.
Sentenza del Tribunale di Bari, la c.d.c. A027 è utile per l’insegnamento di matematica e fisica
Il Tribunale di Bari, con la nuova sentenza, ha ritenuto ingiusto l’operato del MIM: di conseguenza, è stato ordinato al Ministero il reinserimento della ricorrente in graduatoria. Come sottolinea lo Studio Legale dell’Avvocato Gianluigi Giannuzzi Cardone, che ha patrocinato il ricorso vinto dalla docente, il Tribunale pugliese ha rilevato l’illogicità della regolamentazione delle classi di concorso ministeriali secondo cui la laurea in ingegneria vecchio ordinamento sarebbe utile per l’insegnamento di Matematica e Fisica separatamente ma non anche della classe di concorso specifica “Matematica e Fisica”.
Le motivazioni della sentenza
Nella sentenza, infatti, il Tribunale di Bari precisa quanto segue: ‘Ciò che appare immediatamente irragionevole ed irrazionale è proprio l’esclusione del titolo della laurea in ingegneria con piano di studi comprensivo di due corsi annuali di fisica generale come quello conseguito dalla parte ricorrente nel 2004 per l’accesso alle graduatorie per le supplenze per la classe di concorso A-27, se si considera che lo stesso titolo è stato ritenuto sufficiente per l’accesso ai ruoli per la medesima classe di concorso di matematica e fisica, prima codificata 49/A, ora A-27. Non è dato ravvisare alcuna ragione oggettiva in grado di giustificare questa evidente distorsione del sistema’.