Un genitore puรฒ rinunciare all’insegnante di sostegno per un periodo? Il trattamento riabilitativo รจ obbligatorio? Una lettrice ci scrive: “Buongiorno vorrei unโinformazione se possibile, farรฒ rinuncia per il sostegno in questa scuola. A settembre cambierรฒ scuola a mio figlio: potrรฒ richiederlo nuovamente? Le visite che vengono fatte al centro riabilitativo sono obbligatorie o posso rifiutarle, dato che mio figlio รจ seguito sia in ospedale sia dall’Asl?”. Risponde alle domande l‘Avvocato Maria Rosaria Altieri.
La disciplina normativa dell’insegnante di sostegno
La figura del docente di sostegno รจ stata introdotta nella scuola dell’obbligo italiana dallโart. 7 della L. 4 agosto 1977, n. 517, recante le “Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonchรฉ’ altre norme di modifica dell’ordinamento scolasticoโ. Il docente di sostegno svolge un ruolo di mediazione tra lโalunno portatore di handicap e la comunitร scolastica per il perseguimento degli obiettivi educativi e didattici previsti per il singolo alunno con disabilitร nel PEI. Detto documento รจ elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per lโinclusione (cd. GLO), composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dellโalunno (o chi ne esercita la responsabilitร genitoriale) e di figure professionali specifiche, e con il supporto dell’unitร di valutazione multidisciplinare e di un rappresentante designato dallโEnte Locale (D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96).
Per poter beneficiare dellโassistenza dellโinsegnante di sostegno, i genitori dellโalunno devono preliminarmente ottenere la certificazione di disabilitร , ai sensi della Legge n.104/1992, rilasciata dallโINPS. Per ottenere tale certificazione, il medico curante o il pediatra dellโalunno, a richiesta dei genitori, redigerร un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso lโINPS e successivamente i genitori prenoteranno telematicamente la visita allโINPS, inserendo un apposito flag nel campo โInsegnante di sostegnoโ.
La rinuncia all’insegnante di sostegno
Dallโimpianto normativo sopra citato emerge con chiarezza che la figura dellโinsegnante di sostegno รจ una prerogativa e non un obbligo per lโalunno con disabilitร , sicchรฉ รจ sempre possibile rinunciarvi. Per cui:
- lโalunno potrร non presentare alla scuola la certificazione di disabilitร ;
- se la famiglia ha giร consegnato la certificazione a scuola ed ha giร lโinsegnante di sostegno, potrร rinunciarvi, comunicando formalmente alla scuola la rinuncia.
LโO.M. n. 90 del 21.05.2001, contenente โNorme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – Anno scolastico 2000-2001โ, allโart. 15, comma 5, dispone che โ5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalitร valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, lโalunno non puรฒ essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13โ.
Dunque, in caso di rinuncia allโinsegnante di sostegno, il consiglio di classe puรฒ in ogni caso decidere di adottare il PEI, comunicando un termine entro cui la famiglia possa espressamente rinunciarvi. In difetto, il silenzio varrร quale assenso allโadozione del PEI. Una volta espressa la rinuncia รจ sempre possibile tornare a richiedere di avvalersi dellโinsegnante di sostegno. In ogni caso la rinuncia allโinsegnante di sostegno, che dunque si configura come un vero e proprio diritto potestativo, non comporta la rinuncia a tutti gli altri benefici che la L. n. 104/92 prevede in favore delle persone con disabilitร .
L’obbligatorietร del trattamento riabilitativo
Lโart. 32 della Costituzione recita che โLa Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettivitร , e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno puรฒ essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puรฒ in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umanaโ. Dunque, il secondo comma della citata norma costituzionale sancisce la libera autodeterminazione del soggetto nel sottoporsi ad un trattamento sanitario (nel quale puรฒ senzโaltro ricomprendersi anche il trattamento riabilitativo), che non puรฒ quindi essere imposto se non nei casi espressamente previsti dalla legge (trattamento sanitario obbligatorio).
In conclusione, la lettrice potrร rinunciare allโinsegnante di sostegno per questo anno scolastico e richiederlo a settembre del prossimo anno nella nuova scuola (facendo attenzione a presentare la richiesta tempestivamente, in modo da consentire alla nuova scuola di comunicare la relativa disponibilitร di posto allโUfficio Scolastico Provinciale per la nomina del docente) e potrร , altresรฌ, cessare le visite al centro riabilitativo, tanto piรน che il bambino รจ seguito sia dallโospedale che dalla ASL.