Il Tribunale Ordinario di Vicenza, con la sentenza n. 17/2026 pubblicata il 14 gennaio 2026, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) al pagamento di un’indennità risarcitoria in favore di un docente di religione cattolica. Il ricorrente, difeso dall’avvocato Giuseppe Versace di Bologna, ha ottenuto un risarcimento per l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato su posti stabili e durevoli.
Illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti oltre il terzo anno
Il ricorrente ha lavorato come docente con incarichi annuali (con scadenza al 31 agosto) dal 2007/2008 al 2024/2025, superando la soglia dei 36 mesi prevista dalla normativa. L’avvocato Versace ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti oltre il terzo anno, per soddisfare esigenze permanenti anziché provvisorie. Il Ministero, tempestivamente costituito, dopo aver preliminarmente eccepito la decadenza di cui all’art.32 commi 1-4 L.183/2010, ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
I precedenti della Cassazione sui docenti di religione
Il Giudice ha voluto richiamare l’evoluzione storica, richiamando la disamina svolta da Cass. 9 giugno 2022, n. 18698 (punti 3, 3.1 e 3.2) e, difatti, rispetto al tema di reiterazione di contratti a termine dei docenti di religione, l’assetto giuridico si è sostanzialmente consolidato nel senso che:
- il sistema di rispondenza del sistema scolastico al fabbisogno di tali docenti è caratterizzato da una quota di insegnanti di ruolo (70% dell’organico) con contratto a tempo indeterminato ed una quota non di ruolo (30%), sulla base di contratti annuali, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 3 della legge n. 186 del 2003;
- per previsione della contrattazione collettiva (art. 47, co. 6 e 7 del CCNL 1994/1997) i contratti annuali, se non mutino le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, si rinnovano automaticamente;
- sono da considerare comunque precari non solo i docenti per i quali i mutamenti del fabbisogno realizzino discontinuità nelle assunzioni annuali, ma anche i docenti i cui rapporti annuali a termine nel tempo si siano costantemente rinnovati e ciò per l’assenza, anche rispetto ad essi, di garanzie di stabilità paragonabili a quelle dei docenti di ruolo ed a tempo indeterminato (Cass. 18698/2022 cit., punto 8).
Il superamento dei 36 mesi e il diritto alla tutela
- In tale quadro, il superamento dei trentasei mesi di durata continuativa o discontinua – così apprezzati sulla base della regola legale di svolgimento dei concorsi ogni triennio (art. 3, co. 2, legge n. 186 del 2003) ed in coerenza le conclusioni in generale assunte da questa S.C. con la sentenza 2016 n. 22552, in cui appunto fu individuato quello di 36 mesi come parametro tendenziale di durata massima delle assunzioni a termine – è stato ritenuto fonte di responsabilità per la P.A. nei termini del c.d. danno eurounitario da precarizzazione;
- da ciò il conseguente diritto alla tutela in base al sistema di tale danno eurounitario (Cass., S.U., 15 marzo 2016, n. 5072), ovverosia con presunzione di sussistenza del danno nei limiti del risarcimento secondo i parametri di cui all’art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010, salva prova di maggiore pregiudizio.
Le conclusioni
- Come si detto, le conclusioni di Cass. 18698/2022 sono state confermate da tutta la giurisprudenza successiva di questa S.C. (Cass. 21 maggio 2025, n. 13640; Cass. 28 aprile 2023, n. 11227; Cass. 27 aprile 2023, n. 11169) e sono da aversi per acquisite, anche per la loro coerenza rispetto a Corte di Giustizia 13 gennaio 2022, YT e altri, la quale, pur avendo ritenuto in sé sostanzialmente non in contrasto con la Direttiva il sistema di inquadramento degli insegnanti di religione secondo le quote del 70 e 30 % di cui si è detto, ha richiesto che si verifichi tuttavia in concreto se il rinnovo dei contratti a termine con lo stesso docente soddisfi effettivamente esigenze provvisorie, considerando tutte le circostanze del caso, tra cui il numero dei rinnovi per lo svolgimento del medesimo lavoro.
Art. 36 comma 5 D. Lgs. 165/01
- Che, nel caso in esame, il ricorrente ha dato prova della reiterazione sistematica e consecutiva di contratti a termine di durata annuale dall’a.s. 2007/08 all’a.s. 2024/25 (decreto di ricostruzione di carriera e stato matricolare completo.
- in relazione al numero di annualità di servizio a tempo determinato accertate (17), in applicazione del disposto dell’art. 36 comma 5 D. Lgs. 165/01, come modificato dall’art. 12 c. 1 D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, secondo cui “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”, appare equo stabilire nella misura di n.7 mensilità l’indennità dovuta dal Ministero, dovendosi ritenere che il meccanismo del rinnovo automatico degli incarichi e la durata di ciascuno di essi, estesa ad un intero anno, riducano sensibilmente il pregiudizio effettivamente subito dal lavoratore precario.
- Che, infine, mancano elementi utili a far ritenere il carattere sanante dell’immissione in ruolo a decorrere dal 1.9.2025.
Cass. 30779/25
- Che, difatti, secondo Cass. 30779/25 “nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già “ex ante” una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive”, e “la stabilizzazione, per essere sanante dell’illecito eurounitario, non deve essere condizionata da una valutazione di merito del candidato, potendosi soltanto posizionare i candidati secondo mere regole di priorità tra coloro che devono essere immessi in ruolo, in ragione dei tempi, comunque da circoscrivere in un periodo contenuto, a tal fine necessari.”), occorrendo, dunque, ai fini dell’esclusione del danno comunitario che la stabilizzazione si realizza grazie «o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande» (così Corte Cost.le 187/2016).
La decisione del Giudice
Il giudice, Dott.ssa Caterina Neri, ha rilevato come la giurisprudenza consolidata (in linea con la Corte di Giustizia Europea) consideri il superamento dei 36 mesi continuativi o discontinui come fonte di responsabilità per la Pubblica Amministrazione, riconoscendo il diritto a un risarcimento per danno da precarizzazione.
Il Tribunale ha stabilito un’indennità pari a 7 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento, come previsto dall’art. 36 comma 5 D. Lgs. 165/01. La sentenza ha anche condannato il Ministero a rimborsare le spese legali.
Avv. Giuseppe Versace (Foro di Bologna)
