Cosa può fare un docente se intende recedere da un contratto? Può presentare le dimissioni? Una lettrice ci scrive: “Sono un docente che ad inizio anno ha accettato di aggiungere alle 18h ore 4h aggiuntive per 2 classi (insegno ed. fisica secondaria primo grado). Il contratto è un contratto di “assegnazione 4 ore aggiuntive” con scadenza al 30/06. Mancavano 4 ore da coprire con una supplenza e ho accettato di coprirle io in qualità di docente di ruolo. Tuttavia, in corso d’anno, sono giunto ad una sorta di “burnout” psicologico, con problemi che si ripercuotono addirittura sul mio fisico (difficoltà a dormire, mancanza di energie, umore rabbioso e depresso ecc. ecc.). Arrivo al dunque: si può recedere da un contratto simile in corso d’anno se ci sono le giuste motivazioni?”
Dimissioni volontarie docenti
Risponde al quesito della lettrice l’Avvocato Angela Maria Fasano, che scrive: Anche nel comparto scolastico, id est la PA scolastica, esiste l’istituto delle dimissioni volontarie. Si tratta di una forma di recesso “unilaterale” dal rapporto in cui il docente manifesta la volontà di interrompere il proseguo del negozio contrattuale. Anche docenti e personale ATA, donde, possono presentare le proprie dimissioni volontarie. La norma di cui all’articolo 1 del DPR 28/4/1998, n.3511 prevede che il docente possa presentare dimissioni in corso d’anno a far data dal 1° settembre dell’anno successivo ovvero per il successivo anno scolastico.
Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, infatti, non si applica più l’art. 510 del D. Lgs. 297 del 1994 secondo il quale il dipendente è tenuto a prestare servizio fino a quando non riceva formale comunicazione di accettazione delle dimissioni da parte del datore di lavoro. In caso di decorrenza diversa è consigliata l’attivazione della procedura di decadenza con annessa “Risoluzione di rapporto per decadenza” (causale di registrazione dimissioni “CS07”). Resta però necessario rispettare il tempo di preavviso previsto dall’articolo 23 del CCNL scuola del 2007, al fine di poter garantire la continuità delle attività didattiche.
Tempi di preavviso da rispettare
In tutti i casi in cui il contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
- 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
Il termine di preavviso varia dunque in base all’anzianità di servizio e il suo rispetto serve a tutelare anche il regolare svolgimento delle attività didattiche. Anche nel caso in cui il docente dia il preavviso previsto, dovrà prestare servizio sino al termine certamente delle lezioni e delle attività in presenza e il rapporto di lavoro cesserà dal 1° settembre.
Il caso specifico
Ciò precisato, la nostra lettrice accusa un serio stato di salute che compromette la possibilità di prosecuzione della prestazione. In tal caso la stessa potrebbe presentare le dimissioni per motivi di salute, nel rispetto dei termini di preavviso. Esiste pur tuttavia una valida alternativa. Per i docenti, così come per molte altre categorie lavorative, esiste un’alternativa alle dimissioni: l’aspettativa. Prendersi un anno sabbatico e riflettere sul proprio futuro professionale: questo, in sintesi, consente l’aspettativa. Tecnicamente si chiama aspettativa non retribuita e presenta le seguenti caratteristiche:
- Ci si allontana dal lavoro per 1 anno
- Si conservi il proprio posto di lavoro
- Non si riceve lo stipendio e neppure i contributi
La richiesta per questa aspettativa può essere fatta in ogni momento ma, il tempo di riferimento è l’anno accademico, per cui l’astensione dal lavoro scatta a settembre e varia in base ai motivi per cui viene richiesto.