Un gruppo di aspiranti docenti ha segnalato una situazione di disparità legata alla valutazione dei titoli nel concorso PNRR2, in particolare per quanto riguarda il doppio punteggio assegnato da alcune regioni a candidati che avevano già superato il PNRR1 in classi di concorso accorpate. In assenza di chiarimenti univoci dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, la questione sta generando incertezza e contenziosi in diverse graduatorie regionali. L’Avvocato Gianfranco Nunziata ha fornito un parere normativo basato sul DM 3059/2024, con un richiamo diretto all’allegato B. Di seguito riportiamo l’analisi normativa e i dubbi sollevati dai docenti.

PNRR1 e PNRR2: come funziona il punteggio per i concorsi superati?

Un docente scrive: “Avete per caso novità riguardo al doppio punteggio assegnato nella valutazione titoli del concorso PNRR2 da alcune regioni, a chi aveva superato il PNRR1 nelle classi di concorso accorpate per l’abilitazione? Io ed altri aspiranti docenti danneggiati da questa interpretazione stiamo provando a contattare gli USR di riferimento ed il ministero per avere dei chiarimenti, ma nessuno è in grado di darci delle risposte precise. L’URP del ministero risponde da giorni che la questione è al vaglio del ministero per le valutazioni del caso, ma il tempo passa e nel frattempo le cattedre iniziano ad essere assegnate.

Non capiamo come sia possibile che un bando nazionale (che tra l’altro ci sembra decisamente chiaro) possa essere interpretato in maniera differente dalla singole regioni. Alcune regioni che avevano assegnato il doppio punteggio (come la Lombardia), hanno nel frattempo rettificato le graduatorie togliendolo. Sarebbe importante capire se questa decisone è stata presa spontaneamente in seguito a delle segnalazioni, o su suggerimento del MIM. Noi probabilmente agiremo per vie legali, ma nel frattempo spero che possiate aiutarci perlomeno a dare un po’ di risalto alla questione. Riteniamo innanzitutto sia giusto che tutte le regioni agiscano alla stessa maniera, in un modo o nell’altro.

Le difformità tra regioni e le rettifiche delle graduatorie

L’Avvocato Nunziata risponde richiamando la normativa. L’allegato B DM n. 3059/2024 che dà punteggio (p. 12,5) stabilisce: “l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)”.

Quindi, la valutazione del punteggio di un precedente concorso (12,5) è da attribuire qualora riguardi distinte classe di concorso. Ovviamente, l’ultima interpretazione spetta la Ministero.

Secondo quanto previsto dall’allegato B del DM n. 3059/2024, alla voce relativa ai titoli culturali, viene specificato che il punteggio di 12,5 punti può essere assegnato per: “l’inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)”.

Il testo è chiaro: il punteggio è attribuibile una sola volta per ogni classe di concorso, e non può essere duplicato se il candidato ha già superato un altro concorso su una classe accorpata. Questo principio impedisce la sovrapposizione dei punteggi nei casi in cui la classe di concorso sia formalmente diversa ma sostanzialmente equivalente per l’abilitazione.