Con sentenza non definitiva del 10 dicembre 2025, la Terza Sezione del Consiglio di Stato interviene sull’esame di abilitazione forense 2023, decidendo parzialmente quattro appelli del Ministero della Giustizia e rimettendo all’Adunanza Plenaria una questione di diritto processuale: l’uso dell’assorbimento dei motivi nel processo amministrativo e le conseguenze dell’omesso esame delle censure. Tra i giudizi riuniti figura anche quello relativo a una candidata assistita dall’Avv. Aldo Esposito (Studio Legale Esposito Santonicola).

Voto numerico all’esame forense 2023: orientamento confermato

Le decisioni impugnate dal Ministero provenivano dal TAR Lombardia – Sezione Terza, che aveva accolto i ricorsi di candidati non ammessi alle prove successive dell’esame di avvocatura per insufficienza agli scritti, ritenendo assorbente il vizio di difetto di motivazione derivante dall’uso del solo voto numerico. Il TAR aveva quindi evitato l’esame delle ulteriori censure (errori, illogicità, disparità di trattamento).

La Terza Sezione del Consiglio di Stato ribadisce invece la legittimità del voto numerico come forma di motivazione, purché inserito in un sistema di criteri predeterminati, richiamando l’orientamento costante della giurisprudenza, inclusi i precedenti dell’Adunanza Plenaria e della Corte costituzionale. Secondo il Collegio, il voto numerico svolge una funzione sintetica idonea a rendere comprensibile il giudizio di idoneità o inidoneità anche nell’esame di avvocato.

Viene inoltre esclusa, allo stato, la necessità di una rimessione alla Corte costituzionale sul regime transitorio dell’art. 49 della legge n. 247/2012, ritenendo non praticabile un’interpretazione che introduca un obbligo generalizzato di motivazione discorsiva in contrasto con il dato normativo vigente.

Assorbimento dei motivi e doppio grado: i quesiti alla Plenaria

Il profilo rimesso all’Adunanza Plenaria riguarda la corretta applicazione dell’assorbimento dei motivi. La Terza Sezione osserva che il TAR, accogliendo solo la censura sul voto numerico, ha omesso di esaminare motivi potenzialmente più utili per i ricorrenti, come quelli idonei a condurre a una ricorrezione vincolata degli elaborati. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 5/2015, il Consiglio di Stato evidenzia che il giudice amministrativo dovrebbe pronunciarsi su tutti i motivi capaci di garantire l’effettività della tutela, limitando l’assorbimento a ipotesi necessarie. Da qui le tre questioni di principio rimesse alla Plenaria:

  • se l’assorbimento non necessario, con omesso esame di motivi più satisfattivi, integri nullità della sentenza;
  • se tale nullità comporti annullamento con rinvio al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a.;
  • se la nullità debba essere dedotta dalle parti con specifico motivo di appello o possa essere rilevata d’ufficio dal giudice di secondo grado.

Nel giudizio riunito, la posizione della candidata assistita dall’Avv. Aldo Esposito contribuisce a delineare il quadro processuale che ha portato al rinvio, con possibili ricadute sull’ordine di esame dei motivi, sulla garanzia del doppio grado di giudizio e sulle strategie difensive nei contenziosi concorsuali.