Una nuova sentenza del Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro ribadisce con forza un principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana ed europea: le ferie e le festività soppresse non godute devono essere monetizzate, anche se il lavoratore è un docente a tempo determinato.
Ferie non godute: per la giustizia vanno pagate o utilizzate
Il giudice ha accolto il ricorso presentato da Anief a tutela di un’insegnante alla quale l’amministrazione non aveva corrisposto l’indennità sostitutiva relativa a 93,36 giorni di ferie e festività non fruite tra gli anni scolastici 2014 e 2018. La decisione ha portato a un risarcimento di 5.673 euro, riconoscendo il diritto del personale precario alla retribuzione per le ferie non utilizzate. “Il diritto alle ferie è un elemento irrinunciabile del rapporto di lavoro – ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –. In assenza di norme legittime, è necessario presentare ricorso: i giudici confermano costantemente che l’indennità sostitutiva è parte integrante della retribuzione”.
Il diritto alla monetizzazione si prescrive in dieci anni, come confermato dalla Cassazione con sentenza n. 3021/2020, poiché l’indennità ha natura mista: retributiva e risarcitoria.
Il datore deve informare e consentire l’esercizio del diritto
La decisione del Tribunale di Ferrara si inserisce in un quadro consolidato di pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione che tutelano il diritto alle ferie retribuite. Il principio stabilito dalle sentenze europee è chiaro: qualsiasi ostacolo posto dal datore di lavoro che impedisca al dipendente di usufruire delle ferie è contrario al diritto comunitario. In caso di cessazione del rapporto, se il lavoratore non ha potuto godere delle ferie, ha diritto a riceverne l’equivalente economico (C-214/16 King, C-350/06 Schultz-Hoff, C-569/16 Bauer e altre).
Il giudice ha inoltre ricordato che l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE impone agli Stati membri di garantire almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e consente la loro monetizzazione solo in caso di cessazione del rapporto. Fondamentale anche il ruolo del datore di lavoro: secondo la Corte di Giustizia (C-569/16, C-684/16), non è possibile perdere automaticamente il diritto alle ferie o all’indennità sostitutiva senza che l’amministrazione abbia informato adeguatamente il lavoratore e gli abbia consentito di usufruirne.
La Cassazione ha ribadito questi principi con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, stabilendo che anche il docente a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ferie non godute, salvo prova che sia stato formalmente invitato a utilizzarle e informato della perdita del diritto in caso contrario.
Ferie non godute e diritti dei docenti
| Aspetto | Situazione attuale | Tutele riconosciute |
|---|---|---|
| Diritto alle ferie | Spesso negate o non monetizzate per il personale precario | Devono essere fruite o pagate |
| Prescrizione | 10 anni per presentare ricorso | Possibile agire entro un decennio |
| Giurisprudenza UE | Impedire la fruizione è contrario al diritto europeo | Monetizzazione obbligatoria se non fruite |
| Ruolo del datore | Spesso passivo nella gestione delle ferie | Deve informare e consentire l’esercizio del diritto |
| Indennità sostitutiva | Non sempre corrisposta | Considerata parte della retribuzione |
| Supplenti | Spesso esclusi dal riconoscimento | Pari diritti rispetto al personale di ruolo |
Le conclusioni della sentenza di Ferrara
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando,
1) condanna il Ministero dell‘Istruzione e del Merito al pagamento alla docente XXXXXX XXXXXX della somma di € 5.673,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 oltre agli interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;
2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.741,70, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; spese da distrarre in favore dei procuratori in intestazione, che si dichiarano antistatari.
Così deciso in Ferrara il 03/10/2025
