Una nuova sentenza del Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro ribadisce con forza un principio ormai consolidato nella giurisprudenza italiana ed europea: le ferie e le festività soppresse non godute devono essere monetizzate, anche se il lavoratore è un docente a tempo determinato.

Ferie non godute: per la giustizia vanno pagate o utilizzate

Il giudice ha accolto il ricorso presentato da Anief a tutela di un’insegnante alla quale l’amministrazione non aveva corrisposto l’indennità sostitutiva relativa a 93,36 giorni di ferie e festività non fruite tra gli anni scolastici 2014 e 2018. La decisione ha portato a un risarcimento di 5.673 euro, riconoscendo il diritto del personale precario alla retribuzione per le ferie non utilizzate. “Il diritto alle ferie è un elemento irrinunciabile del rapporto di lavoro – ha dichiarato Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –. In assenza di norme legittime, è necessario presentare ricorso: i giudici confermano costantemente che l’indennità sostitutiva è parte integrante della retribuzione”.

Il diritto alla monetizzazione si prescrive in dieci anni, come confermato dalla Cassazione con sentenza n. 3021/2020, poiché l’indennità ha natura mista: retributiva e risarcitoria.

Il datore deve informare e consentire l’esercizio del diritto

La decisione del Tribunale di Ferrara si inserisce in un quadro consolidato di pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte di Cassazione che tutelano il diritto alle ferie retribuite. Il principio stabilito dalle sentenze europee è chiaro: qualsiasi ostacolo posto dal datore di lavoro che impedisca al dipendente di usufruire delle ferie è contrario al diritto comunitario. In caso di cessazione del rapporto, se il lavoratore non ha potuto godere delle ferie, ha diritto a riceverne l’equivalente economico (C-214/16 King, C-350/06 Schultz-Hoff, C-569/16 Bauer e altre).

Il giudice ha inoltre ricordato che l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE impone agli Stati membri di garantire almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e consente la loro monetizzazione solo in caso di cessazione del rapporto. Fondamentale anche il ruolo del datore di lavoro: secondo la Corte di Giustizia (C-569/16, C-684/16), non è possibile perdere automaticamente il diritto alle ferie o all’indennità sostitutiva senza che l’amministrazione abbia informato adeguatamente il lavoratore e gli abbia consentito di usufruirne.

La Cassazione ha ribadito questi principi con l’ordinanza n. 11968 del 7 maggio 2025, stabilendo che anche il docente a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ferie non godute, salvo prova che sia stato formalmente invitato a utilizzarle e informato della perdita del diritto in caso contrario.

Ferie non godute e diritti dei docenti

AspettoSituazione attualeTutele riconosciute
Diritto alle ferieSpesso negate o non monetizzate per il personale precarioDevono essere fruite o pagate
Prescrizione10 anni per presentare ricorsoPossibile agire entro un decennio
Giurisprudenza UEImpedire la fruizione è contrario al diritto europeoMonetizzazione obbligatoria se non fruite
Ruolo del datoreSpesso passivo nella gestione delle ferieDeve informare e consentire l’esercizio del diritto
Indennità sostitutivaNon sempre corrispostaConsiderata parte della retribuzione
SupplentiSpesso esclusi dal riconoscimentoPari diritti rispetto al personale di ruolo

Le conclusioni della sentenza di Ferrara

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando,

1) condanna il Ministero dell‘Istruzione e del Merito al pagamento alla docente XXXXXX XXXXXX della somma di € 5.673,08 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 oltre agli interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi;

2) condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.741,70, oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge; spese da distrarre in favore dei procuratori in intestazione, che si dichiarano antistatari.

Così deciso in Ferrara il 03/10/2025