Con la sentenza n. 883/2026, pubblicata il 27 maggio 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta sul diritto all’indennità sostitutiva delle ferie per i docenti a tempo determinato, in particolare durante i periodi di sospensione delle lezioni. Una sentenza che riordina anni di contenzioso, ma non chiude la partita. La pronuncia trae origine dal rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte d’Appello di Torino, chiamata a decidere su una controversia relativa alla monetizzazione delle ferie maturate da una docente durante il periodo di servizio pre-ruolo. Il risultato è una distinzione netta tra due periodi dell’anno scolastico, con effetti pratici rilevanti per migliaia di supplenti.

Ferie precari e Cassazione: la distinzione chiave

La Suprema Corte ha enunciato tre principi di diritto che ridisegnano la mappa dei ricorsi per il personale a termine. Il punto centrale è la differenza tra cosa accade durante l’anno scolastico e cosa accade dopo la fine delle lezioni.

  • Durante le sospensioni delle lezioni (Natale, Pasqua, ponti, Carnevale): l’indennità sostitutiva spetta solo per la differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli di sospensione in cui il docente avrebbe potuto fruirne. In questi periodi non è necessario un apposito avviso o invito alla fruizione da parte del dirigente scolastico. In altre parole, poiché il calendario regionale rende già noti questi giorni, il docente è considerato posto in condizione di godere delle ferie: se non lo ha fatto, non matura il diritto alla monetizzazione, salvo l’eventuale eccedenza.
  • Dal termine delle lezioni al 30 giugno: resta valido il principio favorevole ai lavoratori già espresso dalla giurisprudenza. Essendo i docenti normalmente impegnati in scrutini ed esami, il supplente ha diritto all’indennità sostitutiva se il dirigente scolastico non lo ha formalmente invitato a godere delle ferie, avvertendolo espressamente della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
  • Le festività soppresse (Legge 937/1977): le quattro giornate di riposo vengono assimilate alle ferie. Per i precari devono essere fruite entro il termine dell’anno scolastico e nei periodi di sospensione delle lezioni, senza ulteriori distinzioni.

Un caso specifico che vale la pena conoscere: le supplenze brevi senza sospensioni

C’è un passaggio della sentenza che non va trascurato e che può fare la differenza in molti casi. Secondo l’analisi degli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, il principio stabilito dalla Cassazione non elimina il diritto all’indennità per le supplenze brevi o saltuarie: se nel periodo della supplenza non è caduto alcun giorno di sospensione delle lezioni, il docente conserva integralmente il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, perché non ha avuto alcuna concreta possibilità di goderne.

Questo significa che chi ha svolto contratti brevi concentrati, ad esempio, nel mese di ottobre o novembre, periodi privi di sospensioni ufficiali, non subisce alcuna riduzione del proprio credito. Lo Studio Legale Esposito–Santonicola sottolinea inoltre che la pronuncia non configura in alcun modo un collocamento automatico in ferie durante le sospensioni: ciò che muta è unicamente il regime dell’indennità sostitutiva, non l’obbligo di richiedere le ferie secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

Diritto ridotto, non soppresso

Gli avvocati chiariscono un punto che rischia di essere frainteso: “La Suprema Corte non ha ribaltato un proprio precedente indirizzo. Le pronunce del triennio 2022–2025 non avevano mai affermato la spettanza dell’indennità per i periodi di sospensione infrannuale: erano state rese sotto la disciplina contrattuale previgente o dichiaratamente perimetrate al solo periodo successivo alla fine delle lezioni. È stata la giurisprudenza di merito a dividersi su quel punto; ed è a tale specifico contrasto che la Suprema Corte ha inteso porre rimedio“.

Il diritto all’indennità non viene affatto soppresso: conserva piena consistenza per il periodo successivo alla fine delle lezioni in assenza del prescritto avviso del dirigente, per le supplenze brevi prive di giorni di sospensione nel proprio arco temporale e, alle medesime condizioni, per le giornate di riposo della Legge 937/1977. Sul piano pratico, tuttavia, chi aveva agito o intendeva agire per ottenere la monetizzazione anche dei giorni di sospensione infrannuale potrebbe vedersi riconoscere un importo inferiore rispetto alle aspettative iniziali.