L’indennità sostitutiva per le ferie non godute dei docenti precari torna al centro dell’attenzione dopo la sentenza n. 883/2026 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro. La decisione, pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale della Corte d’Appello di Torino ai sensi dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, mette ordine in un contenzioso che negli ultimi anni aveva prodotto orientamenti differenti nei tribunali italiani. Il pronunciamento riguarda in particolare i docenti con contratto a tempo determinato, cioè supplenti brevi e saltuari oppure incaricati fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. La Corte ha individuato due distinti periodi dell’anno scolastico, con conseguenze differenti sul diritto alla monetizzazione delle ferie.
Ferie dei supplenti: la distinzione introdotta dalla Cassazione
Il principio espresso dalla Suprema Corte interpreta i commi 54, 55 e 56 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012, stabilendo che le ferie maturate dai supplenti non possono essere monetizzate per i giorni coincidenti con le sospensioni delle lezioni previste dai calendari scolastici regionali. Secondo la Cassazione, durante le vacanze natalizie, pasquali e gli altri periodi di sospensione dell’attività didattica, il docente viene considerato automaticamente in ferie. In questa fase non è necessario alcun invito formale del dirigente scolastico.
La Corte afferma infatti che la legge individua già i giorni nei quali il personale può fruire delle ferie. Per questo motivo, se il docente non chiede di svolgere attività di servizio o non dimostra un diverso utilizzo di quel periodo, si presume che abbia goduto delle ferie maturate. Di conseguenza, tali giornate non possono essere monetizzate alla cessazione del contratto. Diversa, invece, la situazione relativa al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.
Periodo post lezioni: obbligo informativo a carico della scuola
Per la Cassazione, dopo la conclusione delle lezioni i docenti potrebbero essere impegnati in scrutini, esami, riunioni collegiali o altre attività funzionali all’insegnamento. In questa fase, quindi, non opera alcuna fruizione automatica delle ferie. La sentenza richiama direttamente i principi della giurisprudenza europea, secondo cui il lavoratore perde il diritto all’indennità sostitutiva soltanto se il datore di lavoro dimostra di averlo messo concretamente nelle condizioni di usufruire delle ferie. Questo significa che la scuola, per evitare il pagamento dell’indennità, dovrà provare:
- di aver invitato formalmente il docente ad usufruire delle ferie;
- di aver chiarito che il mancato godimento avrebbe comportato la perdita del diritto alla monetizzazione.
L’onere della prova resta interamente a carico dell’amministrazione scolastica. La stessa impostazione, precisa la Cassazione, si applica anche alle ex festività soppresse previste dalla legge n. 937/1977.
Come si calcola l’indennità sostitutiva
Dal punto di vista pratico, la decisione impone alle scuole una verifica puntuale dei giorni maturati e dei periodi effettivamente monetizzabili. Il calcolo deve avvenire in più fasi, con:
- la determinazione delle ferie maturate in proporzione al servizio prestato;
- la sottrazione dei giorni coincidenti con le sospensioni delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale;
- la verifica delle ferie residue collocate nel periodo successivo al termine delle lezioni;
- l’accertamento dell’eventuale comunicazione formale inviata dalla scuola al docente.
Solo le ferie residue non fruite nel periodo successivo alle lezioni potranno essere monetizzate, salvo prova contraria fornita dall’amministrazione. L’importo viene poi determinato sulla base della retribuzione giornaliera lorda del docente, comprensiva delle voci fisse e continuative.
Rapporto con CCNL, Costituzione e diritto europeo
La sentenza si inserisce nel quadro delineato dal CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021, che all’articolo 38 prevede la monetizzazione delle ferie non godute “nei limiti delle vigenti norme di legge”. La Cassazione richiama, inoltre, la normativa europea contenuta nella direttiva 2003/88/CE e diverse pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tra cui le cause C-619/16, C-684/16 e C-218/22. Secondo i giudici europei, il lavoratore può perdere il diritto alle ferie e alla relativa indennità soltanto se il datore di lavoro ha adottato comportamenti chiari e trasparenti per consentirne la fruizione. La Suprema Corte ritiene che, durante le sospensioni delle lezioni, tale garanzia sia già assicurata direttamente dalla legge. Nel periodo successivo alle lezioni, invece, resta necessario l’avviso esplicito della scuola. Il pronunciamento appare coerente anche con l’articolo 36 della Costituzione e con quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 95/2016, secondo cui il diritto alle ferie non può essere sacrificato quando il mancato godimento non dipende dal lavoratore.
Possibili nuovi contenziosi dopo la sentenza
Pur avendo risolto il contrasto interpretativo, la decisione della Cassazione potrebbe aprire ulteriori questioni applicative. Uno dei punti più delicati riguarda la presunzione automatica di ferie durante le sospensioni delle lezioni. Alcuni osservatori ritengono infatti che tale automatismo possa risultare meno rigoroso rispetto agli standard richiesti dalla Corte di Giustizia UE, che insiste sulla necessità di una comunicazione concreta e individuale. Non si escludono, inoltre, future controversie nei casi in cui il docente sostenga di aver svolto attività lavorative durante le vacanze scolastiche, ad esempio corsi di formazione, programmazione didattica o attività online. Ulteriori dubbi potrebbero nascere sulla definizione delle attività funzionali all’insegnamento e sugli obblighi organizzativi delle scuole nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. Per le segreterie scolastiche, infine, la sentenza comporterà una gestione amministrativa più articolata, soprattutto nella fase di comunicazione formale delle ferie residue ai supplenti.