La categoria degli invalidi è una categoria protetta che gode di diversi benefici: tra questi è incluso l’esonero dalla prova orale del concorso? Una lettrice chiede: “Sono una ragazza che ha partecipato al concorso docenti ed ho superato la prova ora mi tocca l’orale, ma dato che sono iscritta alle categorie protette e ho invalidità e 104, c’è possibilità di essere esonerata dalla prova orale?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.
Concorsi, invalidi e svolgimento delle prove
Preliminarmente dobbiamo precisare che la legge riconosce in via generale ai candidati invalidi che partecipano a procedure concorsuali pubbliche talune prerogative, che, quindi, conseguentemente valgono anche nei concorsi per i concorsi per docenti. Con particolare riferimento allo svolgimento dell’iter concorsuale, la legge prevede due tipologie di agevolazioni (che vengono poi riprodotte anche nei bandi concorsuali):
- ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove;
- esonero dalla prova preselettiva.
Ausili e tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove
L’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 recita che “1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap. 2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Con riferimento alla procedura concorsuale di interesse della nostra lettrice, ossia il primo concorso PNRR, queste previsioni sono contenute negli artt. 6, comma 2, e 7, comma 4, dei Regolamenti del 26 ottobre 2023 (D.M. 205 per la scuola secondaria e D.M. 206 per la scuola dell’infanzia e primaria) e artt. 6, comma 2, e 7, comma 4, dei bandi del 6 dicembre 2023 (DDG n. 2575 per la scuola secondaria e DDG n. 2576 per la scuola dell’infanzia e primaria). In particolare le disposizioni in questione, dopo aver fissato il tempo di durata della prova, scritta e orale recano l’inciso “fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021”.
Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso l’ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilità e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.
Esonero dalla prova preselettiva
Il comma 2 bis dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, introdotto all’art. 25, comma 9, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dispone che “2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista”. Questa stessa disposizione è contenuta nell’art. 5, comma 3, dei regolamenti di concorso DD.MM. 205 e 206 del 10 ottobre 2023 e non anche nei bandi del primo concorso PNRR, in quanto in detta procedura concorsuale non è stata prevista la prova preselettiva.
La risposta al quesito
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate, nella procedura concorsuale a cui sta partecipando la nostra lettrice (così come in tutte le procedure concorsuali pubbliche) non è previsto l’esonero dalla prova orale, ma solo la possibilità di eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili necessari al candidato invalido civile.