Continuità docente di sostegno, in relazione alle nuove immissioni in ruolo su posti di sostegno e le conseguenti modalità di assegnazione dei posti, è opportuno chiarire che la continuità didattica del docente di sostegno viene assegnata in riferimento alla scuola. Cosa significa?
La continuità del docente di sostegno è legata alla singola scuola, non all’insegnante
Un importante chiarimento è stato dato da Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, intervenuto in un programma organizzato da Orizzonte Scuola. È stato precisato, infatti, il principio secondo il quale la continuità didattica viene assegnata in riferimento alla scuola. In pratica, non è il singolo docente ad avere un diritto “personale” alla continuità, bensì l’istituzione scolastica a poterne garantire l’attivazione qualora vi siano le condizioni oggettive per farlo.
Quando è possibile garantire la continuità didattica
Se, una volta concluse le immissioni in ruolo, rimangono cattedre disponibili fino al 30 giugno o spezzoni orari vacanti, il dirigente scolastico ha facoltà di riattivare la continuità didattica, assegnando la classe frequentata dall’alunno allo stesso docente di sostegno dell’anno precedente, purché richiesto formalmente dalla famiglia. Ciò avviene attraverso una valutazione interna alla scuola, che tiene conto sia delle esigenze educative dell’alunno, sia della disponibilità residua dei posti non già assegnati a personale di ruolo.
Quando la continuità non può essere garantita
Diversamente, in assenza di disponibilità residue, la continuità non può essere attivata, anche se richiesta espressamente dai genitori. La legge non riconosce un automatismo, né un diritto soggettivo del docente o della famiglia a mantenere invariato l’abbinamento. In questi casi, l’assegnazione viene fatta sulla base dell’organico disponibile e delle priorità stabilite a livello normativo e contrattuale.