Il Tribunale di Nocera Inferiore ha annullato una sanzione disciplinare irrogata a un collaboratore scolastico a tempo indeterminato. La sentenza riafferma un principio centrale nel rapporto di lavoro pubblico: è l’Amministrazione scolastica a dover provare le accuse rivolte al dipendente. La sentenza dell’11 dicembre 2025, pronunciata dal Giudice del Lavoro Aldo Rizzo, riconosce l’illegittimità del rimprovero scritto disposto dal dirigente di un Liceo statale, per carenza di prove e istruttoria.

Il procedimento disciplinare: addebiti generici e assenza di prove

Il procedimento trae origine da un sopralluogo mattutino della dirigente scolastica, al termine del quale sarebbero stati rilevati residui di polvere e imperfezioni nei locali assegnati al collaboratore scolastico. Tali rilievi, però, non risultavano supportati da alcuna documentazione oggettiva: mancavano relazioni tecniche, fotografie o testimonianze. Dall’accesso agli atti emergeva, inoltre, che le valutazioni fossero fondate su una percezione soggettiva. Nel ricorso, il lavoratore – assistito dagli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola – ha contestato sia i fatti sia la legittimità della sanzione, evidenziando:

  • la genericità dell’addebito disciplinare;
  • l’assenza di prove concrete di una reale negligenza;
  • le difficoltà operative legate alla carenza di personale ATA, all’uso intensivo delle aule-laboratorio e ai tempi ristretti per le pulizie;
  • lo stato di usura di pavimenti e locali, incompatibile con standard “perfetti” nonostante l’impegno profuso.

È stata inoltre censurata la carenza di specificità della contestazione, in violazione dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, e la mancanza di un’istruttoria fondata su riscontri oggettivi.

La decisione del giudice: onere della prova a carico dell’Amministrazione

La sentenza valorizza un principio consolidato: ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604/1966, l’onere della prova grava sul datore di lavoro, che deve dimostrare in modo puntuale e documentato la condotta contestata e la proporzionalità della sanzione.

In assenza di elementi probatori idonei a dimostrare la negligenza, il Tribunale ha dichiarato illegittimo il rimprovero scritto, disponendone l’annullamento e condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite. La decisione risulta coerente con i motivi di diritto dedotti nel ricorso, che hanno messo in luce difetto di motivazione, carenza di istruttoria e violazione dei principi di correttezza e proporzionalità nell’esercizio del potere disciplinare nei confronti del personale ATA.