Ottenere una sentenza favorevole non basta sempre a vedersi riconosciuti i propri diritti. Un’analisi degli Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola sulle recenti pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali segnala un problema ricorrente: il Ministero dell’Istruzione e del Merito spesso resta inerte anche davanti a sentenze chiare e non impugnate. Il tema riguarda la ricostruzione della carriera, le differenze retributive, la retribuzione professionale docenti e la Carta del Docente. In questi casi, il passaggio dal riconoscimento in tribunale al pagamento effettivo richiede un percorso ulteriore, che passa dagli strumenti stragiudiziali fino al giudizio di ottemperanza. Ecco come funziona e cosa può fare chi si trova in questa situazione.

Sentenze riconosciute ma non eseguite: i casi più frequenti

Nel 2025 e nel 2026 diversi giudici amministrativi hanno dovuto verificare se il Ministero avesse davvero dato esecuzione a sentenze dei Tribunali del lavoro e delle Corti d’appello. I casi analizzati riguardano situazioni diverse ma con lo stesso esito: un diritto riconosciuto e mai concretamente attuato.

In tutti questi casi, secondo lo studio Esposito-Santonicola, l’Amministrazione — quando si è costituita in giudizio — si è spesso limitata a depositare relazioni interne che segnalavano “difficoltà burocratiche”, senza però fornire prova di aver eseguito la sentenza.

Come funziona il giudizio di ottemperanza

Il giudizio di ottemperanza, previsto dall’art. 112, comma 2, lettera c) del codice del processo amministrativo, serve proprio a ottenere l’esecuzione di sentenze passate in giudicato quando l’amministrazione non si adegua spontaneamente. I Tribunali Amministrativi hanno più volte chiarito che le difficoltà organizzative interne del Ministero non giustificano il ritardo: dare esecuzione a una sentenza è un dovere d’ufficio, non una facoltà.

Nei casi esaminati, il TAR ha imposto al Ministero un termine perentorio di 60 giorni dalla notifica per eseguire la sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il giudice ha nominato un Commissario ad acta — di norma il Direttore generale competente — con il compito di procedere direttamente, anche superando eventuali resistenze interne all’Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese processuali, con la possibilità di applicare una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e) del codice del processo amministrativo.

Perché conviene partire dagli strumenti stragiudiziali

Secondo gli Avvocati Esposito e Santonicola, prima di arrivare all’ottemperanza è utile costruire un fascicolo documentale solido attraverso strumenti stragiudiziali: la diffida ad adempiere, l’istanza di accesso agli atti e la richiesta scritta di aggiornamento sullo stato della pratica. La diffida interrompe i termini di prescrizione e formalizza la messa in mora dell’Amministrazione, mentre l’accesso agli atti permette di verificare se e come il Ministero ha agito nel frattempo.

Senza questa fase preparatoria, avvertono i legali, il giudizio di ottemperanza rischia di partire da una posizione documentale debole, costringendo docenti e personale ATA a un secondo procedimento solo per ottenere ciò che il primo giudice aveva già riconosciuto.