TFA Sostegno e classe EEEM. Insegnano nella scuola primaria, sono contitolari delle classi a cui sono assegnati, partecipano alla valutazione degli alunni — anche di quelli con disabilità — e sono giuridicamente equiparati ai loro colleghi di posto comune. Eppure, quando decidono di conseguire la specializzazione per il sostegno nel grado scolastico in cui già lavorano, si scontrano con un muro. I docenti di educazione motoria della scuola primaria, titolari della classe di concorso EEEM, non rientrano tra i soggetti ammessi ai percorsi TFA Sostegno per la primaria. Una contraddizione normativa che lo Studio Legale Esposito Santonicola ha analizzato in dettaglio, aprendo la strada a possibili ricorsi.
Chi sono i docenti EEEM e cosa prevede la legge
La figura del docente specialista di educazione motoria nella scuola primaria è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, commi 329 e seguenti). La norma ha previsto l’inserimento progressivo dell’insegnamento nelle classi quinte a partire dall’anno scolastico 2022/2023 e nelle classi quarte dal 2023/2024, affidandolo a laureati magistrali nelle classi LM-67, LM-68 o LM-47 (o titoli equiparati). La stessa legge, al comma 332, ha stabilito con chiarezza che il docente EEEM «è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione».
La Circolare MIM n. 2116 del 9 settembre 2022 ha poi tradotto questo principio in pratica: il docente di educazione motoria fa parte a pieno titolo del team docente, assume la contitolarità della classe e partecipa alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti. Non si tratta di un esperto esterno o di una figura di supporto, ma di un membro effettivo della comunità scolastica, con responsabilità piene.
Il problema: la porta del TFA Sostegno rimane chiusa
Nonostante questo riconoscimento formale, quando un docente EEEM prova a iscriversi ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola primaria, scopre di non avere i titoli richiesti. Il D.M. 8 febbraio 2019, n. 92 — che regola i requisiti di accesso ai TFA Sostegno — elenca in modo tassativo i titoli ammessi per il grado primaria: la laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis) o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Nessun riferimento alla classe EEEM, istituita tre anni dopo la redazione di quel decreto.
Il risultato? I bandi degli Atenei, applicando il decreto alla lettera, non ammettono i docenti EEEM ai percorsi di specializzazione per la scuola primaria. Eppure, lo stesso docente può accedere senza problemi al TFA Sostegno per la scuola secondaria, attraverso le classi A-48 e A-49. La disparità di trattamento rispetto alla primaria risulta, secondo gli avvocati Esposito e Santonicola, priva di una giustificazione obiettiva
Ricorso al TAR: i possibili strumenti di tutela
Sul piano della legittimità , lo Studio Esposito Santonicola individua una contraddizione strutturale tra la Legge 234/2021 — che attribuisce al docente EEEM piena responsabilità educativa sugli alunni, compresi quelli con disabilità — e il D.M. 92/2019, che non è mai stato aggiornato per tenere conto della nuova figura professionale. Questa asimmetria, secondo i legali, potrebbe configurare una violazione del principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Per i docenti che intendono far valere i propri diritti, il percorso indicato è il ricorso al TAR, con richiesta di ammissione con riserva alle prove selettive in via cautelare d’urgenza (ai sensi dell’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo). Il tribunale amministrativo potrebbe inoltre sollevare la questione davanti alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione. Il ricorso è esperibile anche in forma collettiva, stante l’identità delle posizioni giuridiche interessate.
Il punto di partenza rimane però uno solo: il Ministero dell’Istruzione non ha ancora provveduto ad aggiornare il D.M. 92/2019 per includere la classe EEEM tra i titoli di accesso al sostegno per la scuola primaria. Finché quella lacuna resterà aperta, i docenti di educazione motoria continueranno a trovarsi in una situazione che lo stesso ordinamento giuridico fatica a giustificare.