Arrivano chiarimenti da parte del MUR in merito al IX ciclo del TFA Sostegno: il Ministero dell’Università e della Ricerca, infatti, ha predisposto delle FAQ rispetto a quesiti inerenti il prossimo ciclo. Riportiamo qui di seguito le delucidazioni riguardanti l’iscrizione, l’accesso e l’ammissione al percorso di specializzazione. 

Chiarimenti sull’iscrizione al TFA Sostegno IX ciclo

Il primo chiarimento riguarda l’iscrizione al IX ciclo del TFA Sostegno: “Vista la modifica delle classi di concorso del 22/12/2023 decreto n. 255 i candidati possono iscriversi ad entrambi i gradi di scuola con i nuovi requisiti? I candidati, in relazione alle classi accorpate di cui al decreto interministeriale del dicembre 2023, n. 255, devono scegliere se iscriversi al TFA per la scuola secondaria di primo grado o a quello per la scuola secondaria di secondo grado”. 

Delucidazioni per chi non rientra nella riserva del 35%

“I candidati che accedono al concorso in base al comma 2 dell’articolo 18-bis del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 (riservatari 3 anni su 5) nel caso in cui non rientrino nei posti previsti dalla riserva del 35% hanno diritto ad essere inseriti nuovamente nel concorso per accedere alle prove scritte e orali? I candidati che non rientrino nella riserva possono accedere alle prove “comuni” di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 30 settembre 2011, fermo restando che la graduatoria dei riservatari deve essere chiusa al momento dell’espletamento delle prove scritte. (in analogia con quanto previsto dall’art. 2, comma 08, del decreto-legge 22/2020, convertito dalla legge 41/2020 nonché dall’art. 4, comma 3-bis del D.M. 8 febbraio 2019, n. 92)”. 

Chiarimenti sui requisiti di accesso

“Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo valido anche per l’accesso al IX ciclo TFA sostegno? Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo”. In un’altra FAQ, il MUR ha spiegato anche che i 24 CFU non rappresentano requisito di accesso per il percorso di specializzazione sul sostegno.