TFA Sostegno IX ciclo
TFA Sostegno

Torniamo a parlare del TFA Sostegno: come sappiamo, le Università stanno pubblicando i bandi relativi all’attivazione del IX ciclo e le prove selettive si svolgeranno nella prima metà di maggio in base al calendario pubblicato dal Ministero. Visti i dubbi e le interrogazioni da parte degli stessi sindacati, il MUR ha predisposto delle FAQ in cui fornisce dei chiarimenti sul percorso formativo di specializzazione: qui di seguito ci soffermiamo sui quesiti e relative delucidazioni sui riservatari.

Chiarimenti sui riservatari del IX ciclo TFA Sostegno 

Il MUR fornisce i primi chiarimenti in merito ai riservatari del IX ciclo TFA sostegno: nello specifico in riferimento all’art. 2, comma 1 Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 – relativo all’accesso diretto al corso dei soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (i cosiddetti “riservatari 3 su 5”) – il Ministero chiarisce che gli interessati pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione. Inoltre, spiega che nel calcolare il “doppio dei posti disponibili” ai fini dello svolgimento o meno del test preselettivo bisogna escludere la quota di riserva: ad es.: se ho 100 posti su un grado/ordine, con una conseguente riserva di 35 posti, il doppio dei posti è 130 (65+65).

Il secondo comma dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 583 del 29 marzo 2024 dispone che i “riservatari 3 su 5” concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza: ciò significa che il “riservatario 3 su 5” non può presentare, presso lo stesso o altro Ateneo, una ulteriore domanda di partecipazione alla selezione “ordinaria”. I candidati, pertanto, possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo.

Conteggio tre anni di servizio

Altro chiarimento riguarda i tre anni su 10 necessari per accedere con riserva al TFA Sostegno IX ciclo. Sia per i “riservatari 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/2023 o il 2023/2024? Per quanto sia questione di prevalente competenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, risulta che generalmente trovi applicazione quanto disposto dall’art.11, comma 14, della Legge 124 del 1999, inclusa la corrente annualità. I requisiti devono essere posseduti al momento dell’iscrizione alla procedura.