Le ferie del personale scolastico, anche di quello precario, non costituiscono un “tesoretto” evaporabile: in media valgono oltre mille euro l’anno e rappresentano un diritto irrinunciabile. Non possono essere “sciolte come la neve al sole”, né può ritenersi legittimo che – nei giorni di sospensione delle lezioni – siano automaticamente considerate fruite d’ufficio. Venerdì scorso, 24 ottobre, il Tribunale del Lavoro di Rovigo ha condannato l’amministrazione scolastica al risarcimento di 8.925,80 euro (più interessi e rivalutazione) nei confronti di una docente precaria che aveva prestato supplenze in otto annualità fra il 2015 e il 2024 senza che le ferie maturate fossero mai riconosciute.
Ferie non godute, a Rovigo quasi novemila euro più interessi ad una docente precaria
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con le tre sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16, ha stabilito che la normativa nazionale che fa perdere tacitamente i giorni di ferie retribuite al lavoratore senza che sia stato effettivamente posto in condizione di fruirne è incompatibile con l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e con l’art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. In particolare, è richiesto che il lavoratore sia effettivamente informato e posto in reale condizione di usufruire del diritto ferie.
L’obbligo dell’amministrazione scolastica
Secondo il giudice del Tribunale di Rovigo, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE impone che il datore di lavoro – in questo caso l’amministrazione scolastica – garantisca “concretamente e in piena trasparenza” che il lavoratore possa fruire delle ferie, invitandolo se necessario formalmente e informandolo in modo accurato e tempestivo che, qualora non fruisse, avrebbe perso il diritto alle ferie o all’indennità sostitutiva.
Le pronunce della Corte di Cassazione
La Cassazione ha chiarito più volte che il docente a tempo determinato che non abbia chiesto di usufruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche ha comunque diritto all’indennità sostitutiva, a meno che l’amministrazione non dimostri di averlo formalmente invitato a goderle con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario. Tale principio è stato ribadito anche di recente. Inoltre, con la sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, la Cassazione ha affermato che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura “mista”, sia retributiva che risarcitoria, e pertanto è soggetta alla prescrizione decennale (termine ordinario) e non al quinquennale previsto per i crediti meramente retributivi.